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I Tirocini – cosa cambia con le nuove linee guida 2017

linee guida accordo stato regioni tirocini 2017A  quatto anni di distanza si è tornati a palare di Tirocini e Mondo del Lavoro all’interno della Conferenza Stato-Regioni del 25/05/2017 con l’intento di rivedere, aggiornare ed integrare il contenuto delle linee guida approvate il 24/01/2013.

La centralità del tema era emersa già  il 10 marzo 2014, quando il Consiglio dell’Unione europea ha divulgato la raccomandazione su un quadro di qualità sui tirocini, sollecitando gli stati membri ad intervenire legislativamente per garantire alle esperienze di tirocinio adeguati livelli qualitativi.

A ciò si aggiungono i provvedimenti e le disposizioni europee  in materia di tirocini, definiti come “strumento di orientamento professionale per i giovani e il primo accesso al mercato del lavoro” dalla Commissione europea nell’ambito della strategia Europea 2020.

Sono emerse, inoltre, in questi anni alcune criticità nell’attuazione a livello regionale delle  linee guida del 2013, ad esempio per l’incastro delle stesse con le politiche del Programma Garanzia Giovani e come conseguenza delle novità al mercato del Lavoro apportare dal Job Act.

Alla luce di tutto ciò si è ritenuto necessario fare nuovamente il punto della situazione. Ma andiamo a guardare alcuni degli aspetti sanciti da questo nuovo accordo.

In primis le nuove linee guida si soffermano sui Tirocini  extracurriculari, lasciando fuori ancora quelli curriculari (sotto la regolamentazione  interna delle singole Università) e i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale.  Sempre in termini di applicabilità, è interessante notare come venga ricordato (tra l’altro nelle premesse del documento di accordo)  che “il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo”. Questa precisazione ha l’obiettivo di ribadire ancora una volta la centralità del tirocinio come esperienza formativa, che ha per questo senso solo per le attività lavorative che la prevedono.

Un aspetto di novità rispetto al passato riguarda la durata: la soglia minima è posta a 2 mesi (ridotto ad 1 per le realtà che lavorano stagionalmente) mentre la durata massima è fissata sui 12 mesi,  sia per i Tirocini di Formazione e Orientamento che per quelli di Inserimento/Reinserimento professionale.

La prima tipologia di Tirocini, applicabile entro 12 mesi dal conseguimento del titolo universitario, con la precedente normativa poteva avere una durata massima di 6 mesi (non rinnovabili) presso la medesima azienda, è stata adesso omologata come durata a quello di Inserimento /Reinserimento professionale (da sempre di 12 mesi). Inoltre, sempre in tema di durata, ciascun soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima di 12 mesi.

Sempre in termini di divieti, il soggetto ospitante dello stage non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelli del tirocinio, nella medesima unità operativa (salvo accordi ad hoc con le organizzazioni sindacali), così come i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie.

Un  interessante elemento di novità, frutto anche delle “battaglia” portate avanti dagli ordini professionali, è il punto secondo il quale “non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione”, quindi banditi gli stage per i farmacisti impegnati in farmacia, per gli ingegneri o gli psicologi, avvocati… per ruoli professionali riservate alle loro categorie professionali.

È fatto presente, inoltre, che il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante, sottolineando quindi l’importanza del tenere separate le due entità rispetto al tirocinante e le due diverse tutorship connesse.

Un paragrafo particolarmente importante del documento è il numero 6  dedicato al tema dei “limiti numeri e premialità”, in cui si legge che per ospitare tirocinante sono previste quote di contingentamento, in particolare:

  • Per unità operative da zero a 5 dipendenti (a tempo indeterminato o determinato): un tirocinante
  • Dai 6 ai 20 dipendenti: due tirocinanti contemporaneamente
  • Per unità operative con più di 20 dipendenti: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti (contemporaneamente)

E’ interessante notare come a queste quote venga annessa la possibilità di premialità per le aziende con più di 20 dipendenti, in funzione dell’inserimento professionale con contratto da parte dell’azienda di coloro che hanno fatto un tirocinio. Tali aziende infatti possono attivare, in deroga ai limiti precedenti:

  • 1 tirocinio extra se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti degli ultimi 24 mesi
  • 2 tirocini extra se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti degli ultimi 24 mesi
  • 3 tirocini extra se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti degli ultimi 24 mesi
  • 4 tirocini extra se hanno assunto il 100% dei tirocinanti degli ultimi 24 mesi

Sempre da questi punti emerge inoltre la possibilità di attivare Tirocini, da parte di aziende con zero dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato.

Ciò che resta invece invariato rispetto al passato è la non cumulabilità  tra gli stage curriculari ed extracurriculari, i primi restano infatti fuori da tali logiche e non inclusi nelle logiche restrittive, portando in alcuni casi le aziende a prediligerli rispetto agli extracurriculari per il maggiore (e discrezionale) raggio di azione.

Per quanto riguarda il rimborso stage, pur ribadendo la competenza delle singole Regioni, è stata mantenuta la soglia minima a 300 Euro mensili, seppur in questi anni vi siano state diverse proposte fatte dalle diverse Regioni di innalzare a 400 Euro tale soglia. Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ciò nonostante non essendo lo stage configurabile come lavoro, la percezione dell’indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Così come sono previsti “scaglioni di merito” che permettano alle aziende di attivare un numero di tirocinio extra, in ugual misura sono previste discipline di sanzioni progressive, nello specifico:

  • In caso di violazioni non sanabili della normativa sarà prevista l’intimidazione della cessazione del tirocinio da parte dell’organo individuato dalla Regione e l’interdizione per 12 mesi, rivolta la soggetto promotore e/o quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini
  • In tutti i casi di seconda violazione nell’arco dei 24 mesi dalla prima interdizione , la nuova interdizione avrà durata di 18 mesi
  • In casi di terza o maggiore violazione nell’arco dei 24 mesi dalla prima interdizione, la nuova avrà durata di 24 mesi.

L’impianto sanzionatorio, già presente nella normativa vigente, in realtà risulta però di difficile applicazione sia per la criticità riscontrata nell’individuare formalmente chi se ne debba fare carico sia per la difficoltà, riscontrata in questi anni, di riuscire a monitorare in maniera oggettiva tali abusi e a condannarli.

Un elemento particolare ma non nuovo (era presente già nelle precedenti linee guida) è che tali linee guida non sono di attuazione diretta ma da un lato ciascuna Regione si impegna a recepire nelle proprie normative interne quanto previsto nelle linee guida entro 6 mesi dalla data dell’accordo, dall’altro si conviene sul fatto che tali linee rappresentano standard minimi di carattere disciplinare riconoscendo la facoltà alle Regioni e Province Autonome di fissare disposizioni di maggior tutela.

È evidente come rimandare il tutto al concetto di “maggior tutela” rappresenti inevitabilmente un bug del sistema, essendo il tema tanto importante quando di difficile definizione univoca e dovendo accompagnare e restare in bilico con tante dinamiche e portatori di interessi diversi.

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Stefania De Bartolo

Stefania De Bartolo

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